Art. 3.
(Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

      1. L'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - (Disciplina della proroga). - 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a diciotto mesi. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni obiettivamente temporanee, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. In ogni caso la durata complessiva del rapporto di lavoro, compresa la proroga, non può essere superiore a diciotto mesi.
      2. I limiti di cui al comma 1 non si applicano allorché l'assunzione a tempo determinato iniziale sia stata effettuata per sostituire un lavoratore assente per malattia o infortunio, né quando l'esigenza di prorogare la durata del contratto a termine consegua ad una malattia susseguente alla maternità della lavoratrice sostituita.
      3. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano

 

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sia l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, sia l'eventuale temporanea proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro».